ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
STATUTO
Modificato all’articolo 2 a seguito di delibera dell’Assemblea Nazionale dei Delegati del 30/05/2004. Abroga e
sostituisce lo Statuto edizione precedente.
MILANO -
COSTITUZIONE
Art. 1 -
tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri,
trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini".
SCOPI
Art. 2 -
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del
comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini
della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e
all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
EMBLEMI E DISTINTIVO
Art. 3 -
L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto, rispettivamente conformi ai
modelli di cui agli allegati n. 2 e 3.
Il distintivo ufficiale per i soci dell'Associazione è quello conforme al modello di cui all'allegato n.4.
ASSOCIATI
Art. 4 -
conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento di ferita od invalidità per causa di servizio.
La qualifica di Fondatori spetta ai Soci iscritti alla Associazione nel 1919; la qualifica di Vitalizi è conservata soltanto a quei soci che l'hanno conseguita entro l'anno 1972. Tutti i soci hanno eguali doveri e diritti.
Art. 5 -
Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio direttivonazionale.
Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.
Art. 6 -
Art. 7 -
Art. 8 -
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Art. 8 bis -
La candidatura a cariche politico-
Il socio che ricopre cariche politico-
Norma transitoria
Al socio che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8 bis, ricopra cariche politico-
Art. 9 -
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ORGANI SOCIALI NAZIONALI
Art. 10 -
a) L'Assemblea nazionale dei Delegati;
b) il Presidente nazionale;
c) il Consiglio direttivo nazionale (C.D.N.);
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
Art. 11 -
Essa è convocata dal C.D.N. e deve essere tenuta, di norma, in Milano, nei mesi di aprile o maggio di ogni anno.
Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi località nel corso dell'anno sociale qualora il Consiglio direttivo nazionale ne ravvisi la necessità.
L'avviso di convocazione, con ordine del giorno, dovrà essere in ogni caso diramato almeno novanta giorni prima del giorno dell'Assemblea.
Art. 12 -
Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, l'Assemblea potrà essere convocata dai Delegati richiedenti entro altri 60 giorni.
Art. 13 -
Esse sono valide in prima convocazione qualora il numero dei Delegati presenti o rappresentati raggiunga almeno la metà dei Delegati in carica, ed in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati.
L'Assemblea elegge il proprio Presidente e su proposta di esso il Segretario e 3 Scrutatori.
Art. 14 -
Le Sezioni che non raggiungono i 500 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.
Non possono essere nominati Delegati all'Assemblea nazionale i membri del Consiglio direttivo nazionale e i Revisori dei conti.
Il Presidente sezionale, purché non ricada nell'esclusione di cui sopra, copre di diritto uno dei posti di Delegati spettanti alla Sezione.
Egli potrà farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Delegato della Sezione e, nel caso che egli sia il solo Delegato di essa, da un componente il Consiglio direttivo sezionale od altrimenti da un socio della Sezione dal Consiglio stesso designato.
Gli altri Delegati sono eletti tra i soci della Sezione nelle Assemblee sezionali e durano in carica un anno.
Nell'Assemblea ciascun Delegato ha diritto ad un voto.
Ogni Delegato può rappresentare altri cinque Delegati della propria Sezione mediante delega scritta.
Art. 15 -
a) relazione morale dell'Associazione;
b) bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) proposte del Consiglio direttivo nazionale;
d) eventuali proposte specificate per iscritto da almeno un decimo dei Delegati in carica e almeno sessanta giorni prima della Assemblea annuale;
e) ricorsi contro provvedimenti disciplinari di cui all'ultimo capoverso dell'art. 37.
f) elezione del Presidente nazionale, degli altri componenti del Consiglio direttivo nazionale e dei Revisori dei conti.
È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea nazionale dei Delegati;
sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 16 -
Esso ha sede in Milano ed è composto dal Presidente nazionale e da 24 Consiglieri nazionali.
Il Presidente nazionale dura in carica un triennio, ed è rieleggibile.
I 24 Consiglieri nazionali durano in carica un triennio, salvo rinnovamento rispettivamente per un terzo ogni anno.
(I primi due anni del triennio per estrazione a sorte, in seguito per anzianità di nomina).
Essi sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Qualora un Consigliere nazionale cessi, prima di aver compiuto il triennio, dalle sue funzioni, il nuovo eletto, alla prima Assemblea successiva, a coprire il posto rimasto vacante, prende la anzianità del sostituito.
I Consiglieri nazionali che saranno assenti a 3 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente nazionale cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri nazionali si riduca a meno di dodici, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Delegati perché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo nazionale.
Art. 17 -
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Il Consiglio direttivo nazionale:
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Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del PresidenteNazionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente Nazionale più anziano presente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 18 -
I Revisori dei conti sono eletti in numero di cinque membri effettivi, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, per due sole volte consecutive; essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei conti e nominano al proprio interno il Presidente del Collegio stesso.
Devono inoltre essere eletti dall'Assemblea nazionale dei Delegati due Revisori supplenti, che restano in carica per un triennio e sono a detta carica rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo cessi dalle sue funzioni subentrano i Supplenti in ordine decrescente d'età e restano in carica fino alla prossima Assemblea nazionale dei Delegati, la quale deve provvedere alla integrazione del Collegio, nominando i Revisori effettivi e supplenti.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Se con i Revisori supplenti il Collegio non è composto di almeno tre membri, deve convocarsi l'Assemblea nazionale dei Delegati perché provveda come al comma precedente.
I Revisori effettivi assistono alle sedute del Consiglio direttivo nazionale.
Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche attraverso i propri singoli membri e si riunisce almeno ogni trimestre.
Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio, decade dalla carica.
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 19 -
Consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
SEZIONI E GRUPPI
Art. 20 -
Art. 21 – La Sezione si può costituire, previa autorizzazione del Consiglio direttivo nazionale, in ogni Comune dove risiedano almeno 500 Alpini, che siano già socidell'A.N.A. o che, avendone i requisiti, abbiano fatto domanda per diventarlo.
In deroga al comma precedente, il Consiglio direttivo nazionale potrà eccezionalmente, per situazioni ambientali particolari, consentire la costituzione di una Sezione in Comuni ove risiedono almeno 250 soci purché, con altri soci residenti in zone limitrofe, raggiungano un numero complessivo di 1000 soci.
In ogni Comune tuttavia non si può costituire più di una Sezione.
Nulla è variato nei riguardi delle Sezioni già in passato costituite.
I nuclei di Alpini residenti all'estero, quando riuniscano almeno 20 soci, possono eccezionalmente essere autorizzati a costituirsi in Sezione.
Art. 22 -
Art. 23 -
a) l'Assemblea dei soci o dei Delegati della Sezione;
b) il Presidente della Sezione;
c) il Consiglio direttivo sezionale;
d) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 24 -
Art. 25 -
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Art. 26 -
Art. 27 -
I Gruppi costituiti nel territorio di un Comune, sede di Sezione, dipendono da essa; se costituiti in un altro Comune dipendono, di regola, dalla Sezione più vicina, salvo diverse disposizioni del Consiglio direttivo nazionale.
In uno stesso Comune non possono coesistere Gruppi appartenenti a Sezioni diverse.
I soci del Gruppo sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla Sezione dalla quale il Gruppo dipende.
Art. 28 -
a) l'Assemblea dei soci del Gruppo;
b) il Capo Gruppo,
c) l'eventuale Consiglio di Gruppo.
Il Capo Gruppo e i membri dell'eventuale Consiglio di Gruppo sono eletti dall'Assemblea dei soci del Gruppo.
Per l'ammissione dei soci funzionerà la Giunta di Scrutinio della Sezione da cui il Gruppo dipende.
Art. 29 -
Art. 30 -
il Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissariodeterminandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.
ASSEMBLEE SEZIONALI
Art. 31 -
Dovrà, inoltre, convocarla quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto -
In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla richiesta. Se entro tale termine non fosse effettuata l'Assemblea questa dovrà essere convocata entro altri 60 giorni dal Consiglio direttivo nazionale su richiesta degli interessati.
In tutti i casi l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e saranno nulle le deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.
Art. 32 -
Qualora, a causa dell'alto numero di iscritti o per ragioni di distanza, sia difficoltosa l'affluenza plenaria dei soci alle Assemblee sezionali, i regolamenti sezionali potranno eccezionalmente anche stabilire che tali Assemblee avvengano invece a mezzo Delegati, nominati annualmente nelle Assemblee di Gruppo.
In questo caso:
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Art. 33 -
Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio del Gruppo ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.
RAPPRESENTANZA DELLA SEZIONE
Art. 34 -
DELEGAZIONE IN ROMA
Art. 35 -
Il Delegato è nominato ogni anno dal Consiglio direttivo nazionale che ne determina le funzioni nel regolamento.
Se il Delegato non fa parte del Consiglio direttivo nazionale può essere invitato dal C.D.N. a partecipare alle sedute con voto consultivo.
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 36 -
a) il richiamo scritto, per fatti lievi;
b) la censura:
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dell’Associazione;
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c) La sospensione:
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La sospensione è della durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
d) La radiazione:
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Il provvedimento definitivo di radiazione dovrà essere comunicato a tutte le Sezioni.
Nel caso il provvedimento di sospensione o di radiazione venisse preso nei confronti di associato che rivesta la funzione di Capogruppo o di Presidente di Sezione l’organo erogante la sanzione potrà commissariare il Gruppo o la Sezione.
Art. 37 -
a) il richiamo scritto, inviato al Capogruppo o al Presidente di Sezione, per fatti lievi;
b) la censura:
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c) il commissariamento o lo scioglimento:
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ORGANI DISCIPLINARI
Art. 37 bis -
a) in I grado
Il Consiglio Sezionale, integrato da un Consigliere Nazionale, per i procedimenti nei confronti dell’associato, del Capogruppo o del Gruppo.
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali e presieduto dal Vice Presidente Vicario, per i procedimenti nei confronti del Presidente di Sezione, del Consigliere di Sezione, della Sezione,
del Consigliere Nazionale.
b) in II grado
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali, avverso i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Sezionale. Il Consiglio DirettivoNazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, con esclusione dei componenti il Comitato di Presidenza che hanno partecipato al giudizio di I grado, avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato di Presidenza.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Art. 37 ter -
L’azione in sede di appello può essere promossa sia da chi ha subito un provvedimento disciplinare, sia dall’associato che ha promosso l’azione in I grado.
OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE
Art. 38 -
A conclusione delle indagini preliminari l’Organo preposto all’azione disciplinare può:
a) procedere all’archiviazione, motivandola e dando comunicazione al denunciante e all’incolpato; avverso il provvedimento di archiviazione la parte denunciante può ricorrere al competente Organo disciplinare di II grado entro i termini di cui all’art. 36 del Regolamento;
b) decidere di promuovere l’azione disciplinare; in questo caso l’Organo Giudicante deve contestare all’incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia ed invitarlo a presentare memorie difensive; l’incolpato ed il denunciante hanno diritto di essere sentiti personalmente, su loro richiesta o su iniziativa dell’Organo giudicante e farsi
assistere o difendere.
In ogni fase e grado del procedimento disciplinare nessuno può essere giudicato senza essere invitato a difendersi, a voce o con scritti difensivi.
La decisione, di assoluzione o di condanna, deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 39 -
La quota sociale sarà determinata dall'Assemblea nazionale dei Delegati con effetto per l'anno sociale successivo a quello del suo svolgimento.
Le Sezioni ed i Gruppi potranno, con deliberazione delle rispettive Assemblee, stabilire a carico dei propri soci il versamento di una quota supplementare a favore rispettivamente della Sezione e/o del Gruppo.
Le cariche sociali non sono retribuite.
ANNO SOCIALE
Art. 40 -
GIORNALE SOCIALE
Art. 41 -
Il Consiglio direttivo nazionale nomina agli effetti di legge il Direttore responsabile e annualmente il Comitato di Direzione il cui Presidente deve far parte del Consiglio stesso.
Tale Comitato provvederà alla amministrazione e pubblicazione del giornale, secondo le direttive ricevute dal C.D.N.
ADUNATA NAZIONALE
Art. 42 -
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Art. 43 -
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 44 -
La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto di almeno tre quarti dei Delegati in carica.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 45 -
Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri soci, due dei quali nominati dalle Parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal C.D.N.
REGOLAMENTO
Art. 46 -